"Legum servi sumus ut liberi esse possimus" (Siamo schiavi delle leggi, per poter essere liberi).

Marco Tullio Cicerone
Pro Cluentio 66 a.d.

Ultime dalla Cassazione












  • CONDOMINIO. INNOVAZIONI – TERRAZZA A TASCA
    10 Novembre 2017

    La rimozione parziale del tetto e la realizzazione di una terrazza a tasca presuppone il consenso dei condomini, espresso per iscritto, dovendosi applicare la disciplina inerente le innovazioni alla cosa comune, tale essendo l’alterazione della struttura del tetto mediante la realizzazione di una simile opera (terrazza “a tasca”), posta a servizio di un appartamento che si trova in proprietà esclusiva.
    Ne consegue che, trattandosi di modificazioni incidenti sulle parti comuni, non può ritenersi sufficiente l’autorizzazione rilasciata in forma orale, essendo invece necessaria la forma scritta e, più precisamente, una apposita delibera dell’assemblea dei condomini dell’edificio.
    Cass. civ. 11 settembre 2017 n. 21049

    TABELLE MILLESIMALI. COME REDIGERLE
    10 Novembre 2017

    Ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, il valore di ogni piano o porzione di piano va determinato prendendo in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva (quali l’estensione), sia gli elementi estrinseci (quali l’esposizione), nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive (tra le quali rientrano i giardini in proprietà esclusiva di singoli condomini), in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell’immobile.

    Si osservi inoltre che, ai sensi dell’articolo 68 disp.att. cod.civ., ove non sia precisato nel titolo (ai sensi dell’articolo 1118, comma primo, cod.civ.: il «diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene»), il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio ed i valori indicati nelle tabelle millesimali possono essere rettificati o modificati all’unanimità.

    È prevista la possibilità di rettificare o modificare i valori espressi nelle tabelle millesimali, anche nell’interesse di un solo condomino, a maggioranza (determinata ai sensi dell’articolo 1136, comma secondo, cod.civ.):
    1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
    2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
    Cass. civ. 11 settembre 2017 n. 21043

    CONCORDATO PREVENTIVO: DOMANDA
    10 Novembre 2017

    Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui alla legge fallimentare, articolo 161, comma 6 (che consente all’imprenditore di depositare un ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista dalla legge terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni), è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice.
    Ne consegue che, se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dalla legge fallimentare, articolo 152 (Proposta di concordato), devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.
    Cass. civ. 04 settembre 2017 n. 20725

    INSTALLAZIONE DI ASCENSORE
    10 Novembre 2017

    L’ascensore installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell’ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall’articolo 1123 cod.civ., comma terzo, comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L’articolo 1121, comma terzo, cod.civ. fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all’innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell’opera, con l’obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale.
    La Corte di Cassazione ha inoltre ricordato che l’installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio costituisce innovazione che può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’articolo 1136 cod.civ., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l’impianto di proprietà comune.
    Qualora però si tratti di impianto suscettibile di utilizzazione separata, l’installazione può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto, con i limiti di cui all’articolo 1102 cod.civ., salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
    Cass. civ. 04 settembre 2017 n. 20713


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