ALCOL-TEST IN OSPEDALE CON OBBLIGO DI AVVISO DIFENSIVO SE LA CURA NON PREVEDE IL PRELIEVO DI SANGUE

Pubblicato da il 13 novembre, 2017

Quando un guidatore coinvolto in un incidente viene portato in ospedale, non è vero che non ci sia mai l’obbligo di avvisarlo che può farsi assistere da un avvocato, prima di sottoporlo a un prelievo del sangue dal quale verrà accertato se è in stato di ebbrezza o no. La Quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 51284/2017, depositata ieri) afferma infatti che bisogna distinguere tra due situazioni: quella in cui il prelievo sarebbe comunque stato compiuto, nell’ambito delle cure mediche prestate al ferito e quella in cui il prelievo avviene solo perché richiesto dalla polizia giudiziaria.

Solo nella prima situazione si ricade nella giurisprudenza consolidata, secondo cui l’avviso non è necessario. Nella seconda, invece, l’interessato va espressamente avvertito (se è in condizioni di comprendere), anche se non è necessario che provvedano le forze dell’ordine (può farlo anche il personale medico).

Questi chiarimenti si sono resi necessari nella situazione particolare cui si riferisce la sentenza: agli atti del processo c’era un modulo per il consenso informato al prelievo, firmato dall’imputata, da cui si desumeva che l’esame era stato chiesto dalla polizia e che non era stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Quest’ultimo elemento era bastato a far ritenere al Gup inutilizzabile l’esito dell’esame.

Ma la Procura generale ha impugnato in Cassazione il provvedimento, argomentando che il prelievo era stato effettuato a seguito d’incidente, ipotesi che rende obbligatorio (articolo 186, comma 5, del Codice della strada) l’esame del tasso alcolemico, a prescindere dalla presenza di indizi di reato. Tale obbligo “assoluto” renderebbe arbitrario distinguere tra il prelievo effettuato nell’ambito della cura e quello svolto solo perché richiesto dalla polizia.

Secondo la Cassazione, il comma 5 non implica che la misurazione del tasso alcolemico in caso d’incidente sia svolta con prelievo ematico: si può usare anche l’etilometro, che richiede sempre l’avviso della facoltà di farsi assistere, ma non l’intervento di sanitari, e fornisce dati altrettanto utilizzabili nel processo penale. Ma ciò non toglie che ci siano «diversità afferenti alla natura degli atti e alle condizioni cui soggiace la loro utilizzabilità nel processo penale». E solo quando non c’è cura medica l’atto ha vera natura di polizia giudiziaria e quindi devono esserci già indizi di reato e occorre l’avviso.