PER IL RIFACIMENTO DEL LASTRICO SOLARE SPESE A CARICO DEI CONDOMINI CHE NE TRAGGONO UTILITÀ
il 13 novembre, 2017Le norme dettate dal codice civile sulle spese di rifacimento del lastrico solare sono chiare nello stabilire il criterio cardine per la ripartizione delle stesse, costituito dall’utilità e dal vantaggio tratto dai proprietari degli immobili cui il lastrico solare serve in quanto funge da copertura. Di conseguenza, è corretta la scelta dell’assemblea condominiale di porre la spesa a carico dei soli proprietari i cui appartamenti ricadono nella colonna d’aria sottostante. A confermare tale regola è la Corte d’appello di Palermo con la sentenza 1151/2017.
Il caso – La controversia prende le mosse dalla decisione dell’assemblea di un condominio volta a regolare le spese sostenute per il rifacimento del lastrico solare, che venivano poste a carico non di tutti i condomini dello stabile, bensì soltanto nei confronti dei proprietari degli appartamenti sottostanti. Uno dei condomini tenuto al pagamento, tuttavia, riteneva che tale ripartizione della spesa fosse illegittima e perciò si rivolgeva all’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento della delibera in questione.
La decisione – I giudici, però, sia in primo che in secondo grado, confermano la bontà della decisione assembleare. Difatti, nella fattispecie, trattandosi del rifacimento della porzione di lastrico solare di uso esclusivo, si applica la regola posta dall’art. 1126 c.c. sulle spese di manutenzione, le quali vanno ripartite «fra colui che ne ha fuso esclusivo, in ragione di un terzo, ed i condomini dell’edificio o di parte di questo, cui il lastrico solare serve, per i restanti due terzi». Il criterio cardine, dunque, è l’utilità e il vantaggio tratto dai proprietari degli immobili «cui il lastrico solare serve in quanto funge da copertura». Tale norma, prosegue la Corte d’appello, costituisce, poi, applicazione del più generale principio di cui all’art. 1123 c.c. che, in tema di ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento delle cose comuni stabilisce che esse “sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità” e che “sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può fare”. E dunque, «la stessa interpretazione sistematica della norma, valorizzando il criterio della utilità della spesa, conferma che essa correttamente è stata ripartita dal condominio appellato soltanto tra i proprietari degli immobili ricadenti nella colonna sottostante il lastrico solare».